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E’ reato pubblicizzare gli alimenti per lattanti
 

In Italia la legge c’è. Ed è molto chiara in tema di alimenti per lattanti: non possono essere pubblicizzati in nessun modo, neanche sotto forma di campioni; non possono essere venduti a domicilio o per corrispondenza; non possono essere oggetto di vendite promozionali, non possono essere comunque offerti campioni gratuiti o altri omaggi che promuovano il latte artificiale alle donne incinte e alle madri ,direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario o gli operatori sanitari.
Con il Decreto legge n.500 del 6 aprile del 1994, l’Italia ha recepito le direttive CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti “di proseguimento”. La pubblicità di tali prodotti – specifica l’articolo 7 – può essere fatta solo attraverso pubblicazioni specializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche. E può fornire solo informazioni a carattere scientifico e concreto che non facciano , in ogni caso, intendere o avvalorare la tesi che l’allattamento artificiale sia superiore all’allattamento al seno.
Nel decreto, inoltre vengono specificate le norme per l’etichettatura degli alimenti per lattanti e di proseguimento. Deve essere specificata la superiorità del latte materno, non ci devono essere informazioni che scoraggiano l’allattamento al seno, non devono esserci immagini di lattanti o altre immagini che idealizzino l’uso del prodotto, deve essere scritto a chiare lettere che il prodotto deve essere usato dietro parere di persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione, della maternità, dell’infanzia, e l’etichetta non deve contenere termini come “umanizzato”, “maternizzato” o simili.

Giacomino n.3 del 15 novembre 1998

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