E’ reato pubblicizzare
gli alimenti per lattanti
In Italia la legge c’è. Ed è
molto chiara in tema di alimenti per lattanti: non possono essere pubblicizzati
in nessun modo, neanche sotto forma di campioni; non possono essere venduti
a domicilio o per corrispondenza; non possono essere oggetto di vendite
promozionali, non possono essere comunque offerti campioni gratuiti o altri
omaggi che promuovano il latte artificiale alle donne incinte e alle madri
,direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario o gli operatori
sanitari.
Con il Decreto legge n.500 del 6 aprile
del 1994, l’Italia ha recepito le direttive CEE sugli alimenti per lattanti
e gli alimenti “di proseguimento”. La pubblicità di tali prodotti
– specifica l’articolo 7 – può essere fatta solo attraverso pubblicazioni
specializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche.
E può fornire solo informazioni a carattere scientifico e concreto
che non facciano , in ogni caso, intendere o avvalorare la tesi che l’allattamento
artificiale sia superiore all’allattamento al seno.
Nel decreto, inoltre vengono specificate
le norme per l’etichettatura degli alimenti per lattanti e di proseguimento.
Deve essere specificata la superiorità del latte materno, non ci
devono essere informazioni che scoraggiano l’allattamento al seno, non
devono esserci immagini di lattanti o altre immagini che idealizzino l’uso
del prodotto, deve essere scritto a chiare lettere che il prodotto deve
essere usato dietro parere di persone qualificate nel campo della medicina,
dell’alimentazione, della maternità, dell’infanzia, e l’etichetta
non deve contenere termini come “umanizzato”, “maternizzato” o simili.
Giacomino n.3 del 15 novembre 1998
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