20 Novembre: giornata nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
Il Comitato dei diritti dell’infanzia, istituito dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia del 1989, auspica l’istituzione a livello nazionale di un difensore civico per l’infanzia in un numero sempre maggiore di Paesi, così come previsto dall’art. 18 della stessa Convenzione di New York.
Il ruolo più importante svolto dai difensori civici per l’infanzia è quello di far crescere la consapevolezza, negli adulti e nei minori stessi, che i bambini siano soggetti titolari di diritti.
Il Garante nel mondo
Il primo difensore civico della storia nasce in Svezia nel 1809 con il compito di difendere i diritti degli individui dall’abuso di potere da parte dello Stato. Successivamente altri Paesi del Nord Europa ne seguono l’esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955, la Norvegia nel 1962.
Da allora la figura del difensore è stata istituita in oltre 40 paesi; in occidente è stato istituito in circa 30 Stati (Francia, Portogallo, Polonia, Danimarca, Islanda, Lituania in veste di organo nazionale; in Belgio, Spagna e Germania quale organo regionale; in Austria in entrambe le vesti) e in America Latina.
Verso un Garante nazionale
In Italia la situazione è ben diversa: manca tuttora un’Istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Garante, Tutore o Difensore dei diritti dell’infanzia, che dir si voglia). L’istituzione di tale figura è prevista dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia (Art.4) e la sua mancanza è stata, in tempi recenti rilevata dal Comitato ONU sui diritti dell’Infanzia sia nelle Osservazioni conclusive indirizzate al nostro Paese nel 2003 ( vedi punti 14 e 15), sia nelle precedenti.
La mancata istituzione di tale figura disattende altresì quanto stabilito dai cosiddetti “Principi di Parigi” (Risoluzione Ass.Gen.ONU 48/134 del 1993) e nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996 ( Art.12).
Un iter ricco di ostacoli
Nel corso delle ultime due legislature italiane, sono state presentante numerose proposte di legge su questa materia. Attualmente sono giacenti alla Camera ed al Senato i disegni di Legge (C.695, C.818, C.1228, C.1999, C.3667, C.4242, S.1916, S.2461, S.2469, S.2649 e S.2703).
In particolare, i disegni di legge presenti in Senato sono confluiti alla fine del 2004 in un testo unificato il cui iter legislativo, però, ha incontrato ostacoli e rallentamenti. Peraltro, sfortunatamente, le proposte di legge giacenti in Parlamento non garantiscono a questa figura la necessaria autonomia e indipendenza dal potere centrale, nemmeno dal punto di vista finanziario.
Il Garante a livello regionale…
A livello regionale, al contrario, si è assistito all’approvazione di diverse leggi regionali istitutive di difensori, garanti o tutori per l’infanzia in diverse regioni italiane. Tuttavia solo nelle Marche, nel Friuli Venezia Giulia ed in Veneto vi è una figura di tutore/garante effettivamente attivo sul territorio. Purtroppo di frequente si riscontra anche disomogeneità tra le leggi regionali istitutive del Garante relativamente a: funzioni, struttura, coordinamento con la figura del Garante nazionale.
L’UNICEF e l’istituzione di un Garante
Allo scopo di giungere all’istituzione anche in Italia di un Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Unicef ha avviato da qualche anno una fruttuosa collaborazione con alcuni esponenti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, insieme ai quali ha elaborato un documento di approfondimento e di proposta sul tema e con cui organizza periodicamente convegni e seminari di studio sulla figura del Garante.
Gli obiettivi perseguiti dal Comitato italiano per l’UNICEF al riguardo sono:
- promuovere e sollecitare l’istituzione di un Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, con caratteristiche di autonomia e indipendenza, conformemente a quanto previsto dagli strumenti internazionali ratificati dal nostro Paese e da quelli europei cui l’Italia è vincolata a dare immediata applicazione;
- far sì che tutte le regioni si avviino verso l’istituzione di un Garante per l’infanzia e adottino leggi regionali uniformi in materia;
- assicurare un adeguato coordinamento tra la figura del Garante nazionale e dei garanti regionali;
- sostenere la divulgazione ad ampio raggio delle Osservazioni conclusive (2003) del Comitato ONU per i diritti dell’Infanzia e di ogni altro documento vincolante che preveda l’istituzione del Garante per l’infanzia, dotato di autonomia e indipendenza
21 2007 alle 20:18
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