Congedi parentali: stessi diritti ai genitori affidatari

La legge sui congedi parentali n.53 dell’8 marzo 2000 introduce una nuova disciplina dell’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore. In particolare la legge stabilisce che, decorso il periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro - anche contemporaneamente - nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di dieci mesi. Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il suo limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette mesi per il padre e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore ai dieci mesi.

Il diritto all’astensione facoltativa è riconosciuto anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Il genitore deve preavvisare, salvo i casi di oggettiva impossibilità, il proprio datore di lavoro dell’intenzione di voler usufruire del congedo. Il congedo parentale può essere usufruito anche in caso di adozione e affido. In questi casi il congedo è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del bambino in famiglia, se lo stesso ha un’età tra 6 e 12 anni.Il decreto legislativo 23 aprile 2003 n. 115 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2003) ha esteso il diritto al congedo parentale e il relativo trattamento economico e previdenziale alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

Ai lavoratori genitori di minore disabile è riconosciuto il diritto di prolungare fino a tre anni il periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

La legge prevede che al genitore che usufruisce del congedo parentale sia riconosciuto un trattamento  economico pari al 30% dello stipendio. Con l’obiettivo di contrastare il precariato, la Finanziaria 2007 stabilisce che anche i lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell’Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, hanno diritto all’indennità di malattia e ai congedi parentali. Alle mamme con contratto a tempo determinato, in particolare, spetta, entro il primo anno di vita dei figli, un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito percepito.

Viene inoltre rifinanziato l’articolo 9 della legge 53 del 2000 sulla flessibilità degli orari di lavoro e si innalza il limite d’età dei minori per i quali si può chiedere il congedo parentale: da 8 a 12 anni di età in caso di affidamento e da 12 a 15 anni in caso di adozione.Per usufruire del congedo occorre presentare apposito modulo di richiesta da presentare all’Inps o al proprio datore di lavoro.

Scrivi un commento

Per inviare un commento devi fare il loggin.

 
Archivi - 11/2018, 11/2017, 10/2017, 09/2017, 06/2017, 01/2017, 11/2016, 08/2016, 06/2016, 05/2016, 03/2016, 02/2016, 01/2016, 12/2015, 11/2015, 10/2015, 08/2015, 06/2015, 05/2015, 04/2015, 03/2015, 02/2015, 01/2015, 12/2014, 11/2014, 10/2014, 09/2014, 07/2014, 06/2014, 05/2014, 04/2014, 03/2014, 02/2014, 01/2014, 12/2013, 11/2013, 10/2013, 08/2013, 06/2013, 05/2013, 04/2013, 03/2013, 02/2013, 01/2013, 12/2012, 11/2012, 09/2012, 08/2012, 07/2012, 06/2012, 05/2012, 04/2012, 03/2012, 02/2012, 01/2012, 12/2011, 11/2011, 10/2011, 09/2011, 08/2011, 05/2011, 04/2011, 03/2011, 02/2011, 01/2011, 12/2010, 11/2010, 10/2010, 09/2010, 08/2010, 07/2010, 06/2010, 05/2010, 04/2010, 03/2010, 02/2010, 01/2010, 12/2009, 11/2009, 10/2009, 09/2009, 08/2009, 07/2009, 06/2009, 05/2009, 04/2009, 03/2009, 02/2009, 01/2009, 12/2008, 11/2008, 10/2008, 09/2008, 08/2008, 07/2008, 06/2008, 05/2008, 04/2008, 03/2008, 02/2008, 01/2008, 12/2007, 11/2007, 10/2007, 09/2007, 08/2007, 07/2007, 06/2007, 05/2007, 04/2007, 03/2007, 02/2007, 01/2007, 12/2006, 11/2006, 10/2006, 09/2006, 08/2006, 07/2006, 06/2006, 05/2006, 04/2006, 03/2006, 02/2006, 10/1999, 09/1999, 04/1999, 03/1999, 12/1998, 11/1998, 10/1998, 07/1998, 01/1998, 11/1993, 12/1992,
Aut.246/98 del 1/6/98 del Tribunale Civile di Roma - Marchio registrato

Direttore responsabile: Sara Musa


Giacomino Blog powered by Coded and Designed by
Animali Biblioteche Cinema Diritto Esperto Informazione Libri Mamme Medicina Mostre Musica Pagina Verde Parchi Scuola Sport Tempo Libero Teatro Televisione Vacanze WWF