La Cassazione multa il genitore che non si accorge che il figlio marina la scuola
La Cassazione interviene duramente sull’obbligo scolastico: il genitore deve assicurarsi che il figlio non marini la scuola, altrimenti rischia una multa. A sua discolpa non può invocare che non era stato informato ufficialmente delle assenze. quanto ricorda la Suprema corte che, con la sentenza n. 37400 dell’11 ottobre, ha accolto il ricorso della procura contro la decisione del giudice di pace di Staiti Brancaleone con la quale era stato assolto un papà che non si era accorto delle assenze da scuola delle figlie minori. Lui si era da subito difeso sostenendo che nessuno dell’istituto lo aveva mai avvisato circa l’atteggiamento delle figlie. Il magistrato onorario gli aveva dato ragione. Ma la pubblica accusa ha impugnato la decisione di fronte alla Suprema corte facendo presente che “le assenze non potevano sfuggire a un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà sulle figlie”. La tesi è piaciuta alla terza sezione penale del “Palazzaccio” che ha annullato l’assoluzione e rinviato la causa al giudice di pace che ora dovrà mettere la parola fine, una volta per tutte, alla vicenda. Solo in alcuni casi l’obbligo di istruzione è, per usare le parole dei giudici, “inattuabile”: e cioè quando c’è “mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell’alunno; la disagiata distanza tra scuola e abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentono l’utilizzo dei mezzi privati; il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali).