Nasce la Carta che tutela i diritti dei figli di genitori detenuti
Per la prima volta in Europa ed in Italia un Protocollo d’Intesa a tutela dei diritti dei 100mila bambini e adolescenti che entrano nelle carceri italiane. Lo firmano, il 21 marzo 2014, il guardasigilli Andrea Orlando insieme al garante per l’infanzia e l’adolescenza Vincenzo Spadafora e alla presidente dell’Associazione BambinisenzasbarreOnlus LiaSacerdote.
La Carta dei figli dei genitori detenuti riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto allagenitorialità.
All’incontro interviene anche il presidente della Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani Luigi Manconi.
“Il nostro - ha spiegato il ministro Orlando - vuol essere un segno, un punto di partenza, un modo di mettersi dal punto di vista di chi paga il prezzo piu’ alto delle disfunzioni e delle iniquita’ che si sono determinate nel sistema penitenziario italiano. Cioe’ i bambini che, incolpevoli, subiscono una situazione di disagio e di trauma che rischia di segnare la loro vita. Con questo protocollo, valorizzando anche il ruolo di soggetti del volontariato che da sempre operano in questo campo, vogliamo stabilire alcuni punti fermi su come tutelare i bambini in questa esperienza. Un punto di vista che consente anche di guardare complessivamente a cio’ che non funziona nel sistema della pena nel nostro Paese”.
“Noi non mettiamo ora sul tavolo questo protocollo per chiedere indulgenza all’Europa - ha poi spiegato Orlando - diciamo anzi all’Europa che questo e’ un percorso che puo’ essere seguito anche da altri Paesi. Rivendichiamo il primato di aver realizzato una Carta importante come questa. Ho ereditato questo lavoro da chi mi ha preceduto, e ho ritenuto importante nel lavoro sul carcere partire da qui, un aspetto di solito meno considerato”. “Credo che, senza avere la pretesa di cancellare le difficolta’ che dobbiamo affrontare, questo possa costituire, con altri, il segno di una umanizzazione della pena. Con molte altre misure che andremo a presentare nei prossimi giorni a Strasburgo
e che racconteremo nelle prossime settimane nel dettaglio” ha concludo Orlando.
Il Documento
“La Carta dei figli dei genitori detenuti”
Tutti gli articoli di tale Protocollo d’Intesa vanno intesi non solo per i minorenni in visita negli Istituti penitenziari
ma anche per i figli di genitori detenuti negli Istituti penali minorili.
Il Protocollo ha una validità di due anni.
Articolo 1
Di fronte all’arresto di uno o di entrambi i genitori, il mantenimento della relazione familiare
- ove ovviamente non vi siano impedimenti giudiziari e ciò non contrasti con la tutela
dell’incolumità e degli interessi del minore, come nel caso di reati nei confronti dei minori -
va assunta come un diritto fondamentale del bambino, a cui va garantita la continuità di un
legame affettivo fondante la sua stessa identità e come un dovere/diritto del genitore di
assumersi la responsabilità e continuità del proprio ruolo.
E anche nei casi in cui l’arresto del genitore evidenzi una situazione di precarietà e fragilità
della situazione familiare, nel rispetto dei principi della Convenzione dell’ONU sui Diritti
dell’Infanzia ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di
finalità della pena e di trattamento penitenziario, è necessario operare affinché la
detenzione costituisca per il genitore detenuto un’occasione per recuperare l’identità
genitoriale persa o da ricostruire. Invece, di fatto, per molti genitori la carcerazione determina una cancellazione della genitorialità, quasi una “sparizione” molto simile a
quella che sono indotti ad attuare i figli rispetto alla loro rete sociale di riferimento, quando
per la vergogna di una condizione socialmente penalizzante nascondono la propria storia
familiare.
Questo articolo invita le Autorità giudiziarie a tenere in considerazione i diritti e le esigenze
dei figli di minore età della persona arrestata o fermata, in modo tale che possa
conservare la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell’eventuale
misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla
custodia cautelare in carcere.
Articolo 2
Il mantenimento del legame con il proprio genitore è cruciale per lo sviluppo psico-affettivo
del bambino. La preservazione dei vincoli familiari svolge un ruolo importante per il
genitore detenuto nella prevenzione della recidiva e nella sua reintegrazione sociale.
Tuttavia, un certo numero di fattori, come condizioni di visita non flessibili e ambienti di
visita poco accoglienti, possono perturbare i rapporti familiari e il contatto con i figli. La
sfida è creare un ambiente che accolga adeguatamente i bambini trovando il giusto
equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i buoni contatti familiari (condizioni di visita
flessibili, sala visite che consenta una certa libertà di movimento e privacy alla famiglia,
ambiente accogliente per i bambini, ecc.).
Questo articolo in 12 punti sollecita una serie di azioni necessarie affinché il minore possa
essere agevolato a dare continuità al legame affettivo con il proprio genitore detenuto.
Articolo 3
I bambini che incontrano il genitore si assicurano ogni volta di tante cose tutte importanti,
ad esempio, che il genitore stia bene, che continui a volergli bene, che non sia arrabbiato
con lui perché forse è sua la responsabilità dell’allontanamento del proprio genitore,
perché non trova le spiegazioni a questo allontanamento. Le risposte arrivano se c’è
attenzione ai suoi bisogni. Il colloquio settimanale è l’unico strumento di mantenimento del
legame importante per crescere, per riparare all’interruzione spesso improvvisa dal
genitore, potenzialmente traumatica e per evitare che questo comprometta una sua
crescita equilibrata.
In particolare, si è fatta propria la petizione lanciata a maggio 2013, in partenariato con
Change.org, in cui si richiedeva di consentire al genitore, durante la detenzione, di essere
presente nei momenti importanti della vita dei figli, soprattutto se minorenni, come ad
esempio: i compleanni, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio, le festività, la laurea.
Articolo 4
I bambini e le famiglie che entrano in carcere sono persone libere, incolpevoli e come tali
devono essere accolti. Questa è la questione dirimente che deve impegnare il sistema
penitenziario ad affrontare il tema dell’accoglienza, che non è solo strutturale e risolvibile
con l’ausilio di spazi adeguati, ma, soprattutto, culturale con una formazione in grado di
trasformare l’approccio professionale dei suoi operatori, valorizzando gli aspetti relazionali
e di cura del detenuto in quanto persona e in questo non diverso dai suoi familiari. Una
trasformazione profonda che annullerebbe le differenze di approccio tra liberi e condannati
se non per la limitazione della libertà.
Articolo 5
Secondo quanto dichiarato all’articolo 9 della Convenzione dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia
- “Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato […], come la
detenzione, l’imprigionamento […] di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo
Stato […] fornisce, dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il
familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. […] - con questo articolo del Protocollo si intende
assicurare ai detenuti, ai loro parenti e loro figli, le informazioni appropriate, aggiornate e
pertinenti in ogni fase del processo, dall’arresto al rilascio, sia in merito alle procedure e
alle possibilità di rapporto fra loro che all’assistenza loro dedicata prima, durante e dopo il
periodo di detenzione del congiunto.
Articolo 6
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile
raccoglieranno sistematicamente informazioni circa il numero e l’età, ed eventuali altre
informazioni, sui figli i cui genitori siano detenuti imputati, condannati o internati. Tali
statistiche saranno rese accessibili e pubbliche.
Articolo 7
L’articolo, riferito alla Legge 62/11, specifica che pur affermando con forza la necessità di
escludere per i bambini la permanenza sia negli Istituti penitenziari sia in quelli a custodia
attenuata (Icam) e di prevedere per il genitore misure alternative alla detenzione, qualora
in casi eccezionali non fosse possibile evitare la reclusione, i firmatari verificheranno che ai
bambini sia consentita una crescita psicofisica adeguata alla loro età tale da non avere
ripercussioni psicologiche successive.
Articolo 8
Con la firma del Protocollo si istituisce automaticamente un Tavolo permanente, composto
da soggetti istituzionali e non, che verificherà e monitorerà periodicamente l’attuazione di
questo documento e favorirà lo scambio delle buone pratiche, delle analisi e delle
proposte a livello nazionale ed europeo.