“Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati”

In seguito al dilagare del fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante la disseminazione nell’ambiente di esche o bocconi avvelenati, che rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini e per l’ambiente, il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato un’Ordinanza recante norme sul “Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati“. 
Il provvedimento ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell’uomo e degli animali nonché quelli derivanti dalla contaminazione ambientale.

In particolare il provvedimento ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, vieta di utilizzare in modo improprio, di preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi plastiche e metalli. L’ordinanza vieta, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce e prevede l’obbligo per il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di darne segnalazione alle autorità competenti. In caso di operazioni di derattizzazione e di disinfestazione è posto l’obbligo di affiggere nelle zone interessate,  con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, avvisi idonei ad informare delle operazioni che saranno effettuate.

L’ordinanza dispone, inoltre, che il medico veterinario, qualora sulla base di una sintomatologia conclamata emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente. 
In caso di decesso dell’animale il veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Gli Istituti Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti o prelevati durante l’autopsia e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al sevizio veterinario della ASL competente e, qualora le analisi siano positive, all’autorità giudiziaria. 

I sindaci ai quali siano pervenute segnalazioni di sospetti avvelenamenti devono disporre l’immediata apertura di un’indagine e provvedere ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata nonché segnalare l’area  con un apposita cartellonistica. Viene, inoltre, attivato presso ciascuna Prefettura un “tavolo di coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

I produttori di presidi medico-chirurgici di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, hanno l’obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel caso in cui la forma commerciale sia un’esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale “bersaglio”.

ministerosalute.it - 24 dicembre 2008

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