I figli son tutti uguali
Non più “figli legittimi” e “figli naturali” ma “Figli nati nel matrimonio” e “Figli nati fuori dal matrimonio” per i quali ci sarà un unico stato giuridico (uguali diritti in materia di successione e di parentela). Nuovo concetto di “potestà dei genitori” che diventa un più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli. Sono queste le più importanti novità introdotte dal disegno di legge delega in materia di filiazione approvato dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre che, ora, passa al Parlamento. Ad annunciarlo Carlo Giovanardi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche della Famiglia, della Droga, e del Servizio Civile Nazionale e Presidente della Commissione per le Adozioni internazionali
Accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
Viene introdotto il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione);
Adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell’eliminazione di ogni discriminazione tra figli;Introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori;
Affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
Previsto, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.